L’eliminazione di un bosco (con taglio e sradicamento delle piante) per cambiare la destinazione d’uso del suolo (da bosco a terreno urbanizzato, agricolo o altro) è chiamato “trasformazione del bosco”. Questo termine coincide con i concetti di “disboscamento” o “deforestazione”.
La “trasformazione del bosco” è possibile in alcuni casi ma deve sempre essere autorizzata dagli “Enti forestali”, ossia da:
- enti gestori di parchi o riserve, nel caso di boschi che ricadono in queste aree protette;
- Comunità montane, nel restante territorio montano;
- Province, nel restante territorio di pianura.
Regione Lombardia ha approvato regole per la concessione o il diniego di autorizzazioni alla “trasformazione del bosco”. Queste regole sono contenute:
- nella l.r. 31/2008 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) in particolare all’articolo 43;
- nella d.g.r. 675/2005 (“Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”), approvata dalla Giunta regionale della Lombardia in applicazione dell’art. 43 della l.r. 31/2008 e dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001.
Sono infine definite le procedure per gli iter amministrativi e per raccordare le autorizzazioni alla trasformazione del bosco con l’iter delle autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche.
I criteri sono stati approvati con dgr 675/2005 e successivamente modificati e integrati in alcune occasioni (d.g.r. 2024/2006, d.g.r. 3002/2006, d.g.r. 2848/2011, d.g.r. 6090/2016).
Per ulteriori informazioni sulle singole pratiche è necessario rivolgersi all'ente forestale di competenza.
Per informazioni sulle singole pratiche, rivolgersi agli enti competenti per le istruttorie (enti gestori di parchi regionali e di riserve regionali, comunità montane e Uffici Territoriali Regionali)